Dati non inerenti all’attività istituzionale dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna. Ultima modifica 13 Maggio 2024
Sezione: Liste di attesa
Art. 41, c. 6 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.