I titoli di studio stranieri non hanno automaticamente valore legale in Italia. E’ pertanto necessario chiederne il riconoscimento, in relazione alla necessità del richiedente, come di seguito elencate.
1) Equipollenza
L’equipollenza dei titoli di studio è la procedura mediante la quale, a seguito di una comparazione del percorso di studi svolto all’estero con il corrispondente percorso di studi italiano, l’autorità scolastica o accademica italiana determina la corrispondenza a tutti gli effetti giuridici, del titolo finale di un percorso di studio svoltosi all’estero.
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2) Equivalenza (riconoscimento ai fini concorsuali)
Per rendere spendibile il proprio titolo di studio estero esclusivamente nell’ambito di una specifica procedura concorsuale, in mancanza di un decreto di equipollenza, si può richiedere l’equivalenza ai fini professionali presentando specifica istanza, che renda “equivalente ai fini concorsuali” un determinato diploma straniero conclusivo di un percorso di istruzione a quello italiano necessario per la partecipazione al concorso oggetto della richiesta.
Responsabile della procedura è il Ministero Istruzione:
https://www.miur.gov.it/web/guest/equivalenza-ai-fini-professionali
3) Riconoscimento professione docente cittadini comunitari e non comunitari Abilitazione all’insegnamento.
I docenti che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento all’estero (Paesi UE e Non UE) e vogliano esercitare la professione di docente nel sistema d’istruzione italiano (statale e paritario), possono chiedere il riconoscimento del titolo professionale ai sensi della direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016.
Responsabile della procedura è il Ministero dell’Istruzione:
https://www.miur.gov.it/riconoscimento-professione-docente